In Iowa (USA) è genitore anche la mamma non biologica
Articolo del 19 giugno 2013 di Carmelo Danisi pubblicato su Articolo 29
Il certificato di nascita di un bambino nato durante un matrimonio tra persone dello stesso sesso deve riportare come genitore anche l’altro membro della coppia oltre quello biologico? Per la Corte Suprema dell’Iowa certamente sì. Con la recente pronuncia del 3 maggio 2013 n. 12-0243 la Corte ha infatti rigettato il ricorso avanzato dallo Stato dell’Iowa contro la decisione che obbligava il Department of Public Health a rilasciare un certificato di nascita in cui compariva come genitore anche colei che non aveva dato alla luce il bambino ma risultava sposata, al momento della nascita, con la madre naturale.
Il caso riguarda Melissa e Heather Gartner, coniugi dello stesso sesso diventate genitori attraverso l’inseminazione da donatore anonimo. Al tempo del loro primo figlio, però, non risultavano ancora sposate. Di conseguenza, Heather decideva di concepire e portare in grembo il figlio con Melissa sempre al suo fianco. Per garantire che entrambe comparissero nel certificato di nascita del loro primogenito, dopo il parto venivano avviate le procedure per l’adozione da parte di Melissa che, seppur conclusesi con successo, le interessate hanno definito come particolarmente severe e intrusive.
Con l’apertura al matrimonio dello stesso sesso da parte dell’Iowa nel 2009 (in seguito a decisione della stessa Iowa Supreme Court del 3 aprile 2009), Melissa e Heather convolavano a nozze. A quel tempo, Heather era già incinta e partoriva qualche mese dopo il secondo figlio. Nonostante nei moduli le interessate avessero inserito il nome di entrambe come genitori in quanto oramai sposate, l’organo competente certificava unicamente Heather come genitore, essendo la madre biologica, ritenendo che l’inserimento di Melissa sarebbe stato garantito solo dopo un eventuale processo di adozione.
Ha avuto quindi avvio quell’iter che, basandosi sul perseguimento dell’interesse superiore del fanciullo, ha portato all’attuale pronuncia della Corte Suprema che, in sostanza, si può riassumere con la seguente affermazione: “A Mother Should Not Have to Adopt Her Own Child” (“Una madre non ha bisogno di adottare il proprio figlio”). Assumendo l’uguaglianza come principio ispiratore, la tradizionale applicazione del codice rilevante nella materia in oggetto da parte del Department veniva in effetti messa fortemente in discussione. Dal momento che il codice faceva riferimento al “padre” e alla madre, esso aveva da sempre richiesto la presenza di due genitori di sesso opposto per rilasciare un certificato di nascita in cui comparissero due genitori. Di conseguenza, le coppie lesbiche unite in matrimonio non potevano essere trattate al pari delle coppie eterosessuali sposate per la mancanza di un genitore di sesso opposto, di un “padre”. Se per il giudice di primo grado la normativa andava interpretata in senso gender neutral, per la Corte Suprema questa interpretazione contrastava con l’originaria volontà del legislatore. Tuttavia, la stessa normativa non può passare indenne all’ulteriore esame a cui è chiamata la Corte: la sua non conformità alle equal protection clauses di cui all’art. 1, sez. 1 e 6, della Costituzione dell’Iowa. Infatti, pur essendo “similarly situated” rispetto alle coppie eterosessuali unite in matrimonio che decidono di avere un figlio attraverso un’inseminazione artificiale da donatore anonimo in relazione agli scopi per cui il certificato di nascita è stato istituito, le spose Gartner sono trattate in modo differenziato sulla base del loro orientamento sessuale. Alla luce di uno scrutinio rafforzato, le ragioni addotte dal Department – tra cui la possibilità di ottenere lo stesso risultato attraverso l’adozione – non sono state ritenute sufficienti a giustificare tale differenza che, peraltro, la Corte riconduce alla persistenza di “stereotipi e pregiudizi”.
Il risultato finale risulta comunque sostanzialmente simile: una disciplina che tiene conto della realtà sociale del tempo in cui è stata elaborata non è impermeabile all’evolversi della società e, in ogni caso, non può resistere alla forza dei principi fondamentali su cui si basa la Costituzione.
Ne risulta pertanto che il certificato di nascita di un bambino nato attraverso l’inseminazione artificiale da donatore anonimo durante un matrimonio tra persone dello stesso sesso deve riportare come genitore anche l’altro membro della coppia oltre quello biologico.